Art. 1.
(Modifiche al sistema di elezione
della Camera dei deputati).

      1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. Il territorio nazionale è diviso in circoscrizioni elettorali provinciali. Nel caso in cui una provincia non abbia diritto ad almeno quattro seggi, essa forma una circoscrizione comune con la provincia confinante o con le province territorialmente contermini, a cominciare da quelle aventi il minore numero di abitanti, sino a determinare un numero di seggi assegnati almeno pari al minimo previsto. Salvo che per i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e al collegio unico della Valle d'Aosta, la ripartizione dei restanti 617 seggi è effettuata in ragione proporzionale, a norma degli articoli 77 e 84».

      2. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «, di cui alla tabella A allegata al presente testo unico,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 2,».
      3. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «della circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «della provincia corrispondente alla circoscrizione di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 1, ovvero della provincia avente il maggiore numero di abitanti, in caso di circoscrizione interprovinciale costituita ai sensi del secondo periodo del medesimo comma,».

 

Pag. 4


      4. All'articolo 18-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A pena di nullità, nella successione interna alla lista non possono essere elencati più di due candidati consecutivi del medesimo genere».
      5. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «Nessun candidato può essere compreso in liste con lo stesso o con diverso contrassegno nella stessa o in altra circoscrizione, pena la nullità dell'elezione».
      6. All'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «indicati nella Tabella A, allegata al presente testo unico,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 13».
      7. All'articolo 77, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il numero 2) è sostituito dai seguenti:

          «2) individua le liste che abbiano conseguito almeno il 3 per cento dei voti validi espressi a livello circoscrizionale;

          2-bis) per ciascuna delle liste di cui al numero 2), divide la cifra elettorale circoscrizionale successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza dei seggi da attribuire. I seggi sono assegnati alle liste cui corrispondono nell'ordine i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio;

          2-ter) proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione;

          2-quater) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, le risultanze delle operazioni previste dai numeri 2), 2-bis) e 2-ter) del presente comma, ai fini di cui all'articolo 84».

 

Pag. 5

      8. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.
      9. All'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

          «1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

              a) qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella medesima circoscrizione, assegna i seggi alla lista nelle altre circoscrizioni della stessa regione o, in mancanza, delle altre regioni in cui la stessa lista abbia i più alti quozienti non utilizzati per l'assegnazione dei seggi, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 2-bis). Qualora ciò non sia possibile, per esaurimento dei candidati o per assenza della lista nelle altre circoscrizioni, i seggi sono attribuiti nella circoscrizione originaria alle altre liste che abbiano ottenuto i più alti quozienti non utilizzati per l'assegnazione dei seggi, ai sensi del citato articolo 77, comma 1, numero 2-bis);

              b) comunica l'esito delle operazioni di cui alla lettera a) agli Uffici elettorali circoscrizionali ai fini delle relative proclamazioni»;

          b) i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati.

      10. L'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.
      11. All'articolo 86, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «commi 2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1».
      12. La tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogata.

 

Pag. 6


      13. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministro dell'interno, sono adottate le norme per la definizione delle circoscrizioni elettorali provinciali in conformità ai criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo.